Covid-19, Gestione della formazione

18/03/2020

Il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” siglato da Governo, Imprese e sindacati il 14 Marzo 2020 fornisce indicazioni sulla gestione delle attività formative obbligatorie alla luce dell’emergenza sanitaria in corso.

Ogni attività di formazione, prevista con modalità in aula, già programmata deve essere annullata, ferma la possibilità di effettuare la formazione a distanza ove si rivelasse opportuno e l’organizzazione aziendale lo permettesse.

Per causa di forza maggiore sono, pertanto, da intendersi impossibilitati all’espletamento degli obblighi formativi quanti avessero dovuto frequentare i corsi di formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza; conseguentemente quanti non possano completare od aggiornare la formazione professionale e/o abilitante, entro i termini previsti, per i ruoli e le funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza potranno comunque continuare a svolgere detti ruoli e funzioni. Ciò detto vale anche per coloro i quali rivestano ruoli legati alla gestione delle emergenze (add. Antincendio e add. Primo Soccorso).

Per completezza si riporta il testo del Protocollo:

sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart work.

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”.

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