Decreto del Presidente del Consiglio del Ministro del 26 Aprile 2020

Con riferimento al contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 Aprile relativo a “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, facciamo presente alle Aziende le nuove misure varate ai fini della gestione dell’emergenza. Si fa presente che per questioni di brevità della presente trattazione non verrà riportato il testo integrale del Decreto ma solamente gli aspetti più rilevanti in ordine alla gestione dell’emergenza all’interno dell’Azienda. Invitiamo, pertanto, i clienti a prenderne visione nella sua totalità.
Il testo integrale delle precedenti Comunicazioni redatte dallo scrivente Studio, nonché i testi integrali dei Decreti, sono comunque fruibili sul sito www.spf-consulting.it alla pagina “News”.

Art. 2
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commercial
i

1)Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3. Ecc…

2) Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

4) É sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.
Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

6) Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, di cui all’allegato 7 (vedi infra) … , e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica, di cui all’ allegato 8 (vedi infra) … .
La mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

7) Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

8) Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

9) Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

11) Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. … Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, … , il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento.

Art. 10
Disposizioni finali

1) Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

2) Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Si fa presente che il testo integrale del DPCM comprende degli Allegati che vanno a normare in maniera specifica determinati settori, ovvero:
Allegato V – Misure per gli esercizi commerciali;
Allegato VII – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nei cantieri;
Allegato VIII – Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID19 nel settore del trasporto e della logistica;

Consigliamo alle aziende interessate a tali settori di prendere visione del relativo allegato.

https://www.spf-consulting.it/wp-content/uploads/2020/04/Protocollo-condiviso-24-aprile.pdf

Rimaniamo a disposizione.