Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) – è sempre obbligatorio?

3761059311_68f6ba825c

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, o semplicemente l’RLS,
è una figura che deve essere presente in ogni azienda con almeno un lavoratore.

Ci sono alcuni casi in cui la normativa non prevede tale obbligo:

– nelle imprese famigliari dove sono impiegati solo lavoratori a progetto purché la  prestazione lavorativa non si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
 – lavoratori a domicilio, compresi chi svolge attività di portierato nei condomini

L’RLS viene eletto dai lavoratori e non nominato dal datore di lavoro e rimane in carica, di norma, per 3 anni ed è rinominabile. Una volta eletto, il datore di lavoro deve provvedere affinché riceva una formazione adeguata.

Alle aziende al cui al interno, non è stato eletto o designato un rappresentante aziendale, è comunicato il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST).
RLST esercita le competenze del RLS con riferimento a tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il ruolo di RLS è incompatibile con quello di RSPP. Inoltre, anche se non espressamente vietato dalla normativa, non è opportuno eleggere come RLS una persona inquadrata come Dirigente.

I compiti del RLS/RLST:
I) accede ai luoghi di lavoro;
II) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
III) è consultato sulla designazione del responsabile e dagli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
IV) è consultato in merito all’organizzazione della formazione;
V) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
VI) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
VII) riceve una formazione adeguata;
VIII) promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
IX) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, j) partecipa alla riunione periodica;
X) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
XI) avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
XII) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro;

Formazione del RLS/RLST
La durata minima dei corsi di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. Un aggiornamento annuale di almeno 4 ore per le imprese che occupano da 15 a 50 lavoratori e 8 ore per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Il numero dei Rappresentanti deve essere stabilito dalla contrattazione collettiva, ma se ciò non dovesse accedere la legge predetermina il numero minimo di Rappresentanti per la sicurezza che deve avere un’azienda in rapporto al numero di dipendenti:
♦ 1 rappresentante con meno di 200 lavoratori;
♦ 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori;
♦ 6 rappresentanti con più di 1000 dipendenti.

Infine, si ricorda che il RLS deve disporre del tempo necessario e di mezzi adeguati allo svolgimento della propria attività. A tal proposito dispone di un monte ore di permessi retribuiti. Non può subire alcun pregiudizio per l’espletamento della propria funzione ed ha diritto alle stesse tutele previste per le rappresentanze sindacali.