Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 Marzo 2020

Con riferimento al contenuto del Decreto Ministeriale del 25 Marzo relativo a “Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020” , facciamo presente alle Aziende le nuove misure varate ai fini della gestione dell’emergenza.

Si fa presente che per questioni di brevità della presente trattazione non verrà riportato il testo integrale del Decreto, che comprende anche l’importante Allegato I, aggiornato dallo stesso. Invitiamo, pertanto, i clienti a leggere il Decreto nella sua totalità.

Parimenti non verranno riportate le misure già varate ed esposte all’interno delle precedenti comunicazioni redatte dallo scrivente Studio. Le stesse sono comunque fruibili sul sito www.spf-consulting.it alla pagina “News”

Il  Ministro dello Sviluppo Economico

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020)

1. L’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 è sostituito dall’allegato 1 del presente decreto (vedi infra).

2. Per le attività di seguito elencate si applicano le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) le “Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)” (codice ATECO 78.2) sono consentite nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

b) le “Attività dei call center” (codice ATECO 82.20.00) sono consentite limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), che rispondono alle chiamate degli utenti tramite operatori, tramite distribuzione automatica delle chiamate, tramite integrazione computer-telefono, sistemi interattivi di risposta a voce o sistemi simili in grado di ricevere ordini, fornire informazioni sui prodotti, trattare con i clienti per assistenza o reclami” e, comunque, nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale;

c) le “Attività e altri servizi di sostegno alle imprese” (codice ATECO 82.99.99) sono consentite limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti.

3. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 28 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 26 marzo 2020.

Al fine di garantire il più alto livello possibile di protezione della salute e sicurezza del personale dipendente Vi invitiamo ad effettuare le misure riportate e di Vostra competenza.

Restiamo a disposizione per chiarimenti.

Per la lettura integrale del Decreto Ministeriale del 25 marzo 2020 si rinvia al seguente link: https://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM-MiSE-25-03-20.pdf