Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del Virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale

BELLUNO 10/03/2020

Con riferimento al contenuto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 Marzo 2020 relativo a Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale”, facciamo presente alle Aziende che quanto da noi indicato nella precedente comunicazione, e valido solamente per una parte del territorio nazionale, viene dalla data odierna esteso a tutta la nazione. Per completezza riportiamo di seguito i contenuti del DPCM 8 Marzo 2020 (misure ancora vigenti ed ora estese a tutto il territorio) ed il testo del DPCM del 9 Marzo 2020.

La nostra attenzione si è concentrata sugli aspetti che possono interessare gli ambienti di lavoro. Tuttavia raccomandiamo le adeguate misure di prevenzione anche agli aspetti della vita extra lavorativa.

DPCM 8 Marzo 2020:

Art.1

Misure urgenti di contenimento del contagio

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, … , sono adottate le seguenti misure:

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;

e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera r) ;

f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d’esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività;

n) sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) (vedi infra) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

o) sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di  condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;

q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , ed evitando assembramenti;

r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all’allegato 1 lettera d) , con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;

s) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

ALLEGATO 1

Misure igienico-sanitarie:

a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;

b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;

c) evitare abbracci e strette di mano;

d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;

e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);

f) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;

g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;

h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;

i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;

l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;

m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

DPCM 9 Marzo 2020:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 Marzo 2020 (vedi sopra) sono estese all’intero territorio nazionale.
  2. Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

IN SINTESI

  • Evitare ogni spostamento di persone fisiche salvo derivanti da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute. Le comprovate esigenze legate allo spostamento andranno dimostrate;
  • Si raccomanda ai Datori di Lavoro di promuovere la fruizione da parte dei dipendenti di periodi di congedo ordinario o ferie, tenendo in considerazione l’opportunità di utilizzo dello smart working (lavoro da casa);
  • Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e grado in luoghi o pubblici o privati;
  • Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato sia di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso. La sospensione delle attività vale anche per luoghi chiusi ma aperti al pubblico quali grandi eventi, teatri, cinema, pub, sala da ballo, sale giochi, sale bingo ed affini, discoteche e tutti gli ambienti assimilati per criticità analoghe;
  • Sono vietati gli assemblamenti di persone, anche all’aperto;
  • Sono sospesi i servizi educativi di ogni ordine e grado;
  • Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle ore 6.00 alle ore 18.00. A carico del gestore grava l’obbligo di predisporre le condizioni atte a garantire la possibilità per i clienti di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro (vedi sopra – Allegato 1 let. d) ). Il mancato rispetto della prescrizione comporta sanzioni quali la sospensione dell’attività;
  • Sono concesse le attività commerciali diverse da quelle sopra elencate a condizione che il Responsabile delle stesse garantisca l’accesso ai locali con modalità contingentate e, comunque, idonee ad evitare assemblamenti di persone avendo riguardo alle dimensioni dello locale e la necessità di garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti. Qualora a causa di condizioni strutturali legate all’ambiente, od organizzative legate alla gestione del rispetto delle distanze previste, non fosse possibile garantire le condizioni sopra citata le strutture dovranno essere chiuse. Il mancato rispetto della prescrizione comporta sanzioni quali la sospensione dell’attività;
  • Riunioni ed incontri dovranno avvenire preferibilmente attraverso modalità informatiche. Qualora ciò non fosse possibile, non dovranno verificarsi assembramenti e varrà la limitazione di un metro di distanza per la sicurezza interpersonale;
  • Nelle giornate festive e prefestive resteranno chiuse le grandi e medie strutture di vendita, gli esercizi commerciali ubicati all’interno dei Centri Commerciali, nonché i mercati. Durante i giorni feriali il Responsabile delle stesse dovrà garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro tra i clienti. Qualora a causa di condizioni strutturali legate all’ambiente, od organizzative legate alla gestione del rispetto delle distanze previste, non fosse possibile garantire le condizioni sopra citata le strutture dovranno essere chiuse. Il mancato rispetto della prescrizione comporta sanzioni quali la sospensione dell’attività;
  • La chiusura non è disposta per le Farmacie, Parafarmacie e Punti vendita di generi alimentari. Per questi esercizi il Responsabile è comunque tenuto a garantire un metro di distanza tra i clienti. Il mancato rispetto della prescrizione comporta sanzioni quali la sospensione dell’attività;

Raccomandiamo la lettura integrale del testo del Decreto del 9 Marzo 2020 (https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2020/DPCM-9-marzo-2020.pdf) al fine della più efficace diffusione della corretta informazione circa le disposizioni stabilite. Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.