ANTINCENDIO: NUOVA NORMA TECNICA PER LE STRUTTURE SANITARIE

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno 29 marzo 2021: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”.

Con il nuovo DM 29 marzo 2021 viene introdotta nell’allegato I del Decreto del Ministro dell’Interno 03 agosto 2015 la nuova Regola Tecnica Verticale per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di strutture sanitarie, sia già esistenti, sia di nuova realizzazione. Si specifica che le Regole Tecniche Verticali di prevenzione incendio vengono emanate ad hoc per specifiche tipologie di attività al fine di caratterizzarle al meglio integrandole al cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.

A chi si applica?

  • strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  • residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
  • strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2

Per tutte le altre strutture si applica la Regola Tecnica Orizzontale, ossia rimangono in vigore le regole di prevenzioni generali incluse nel DM 3 agosto 2015.

Riportiamo i contenuti dell’Allegato I del nuovo DM:

  1. Campo di applicazione
  2. Definizioni
  3. Classificazioni
  4. Valutazione del rischio di incendio
  5. Strategia antincendio
    • Reazione al fuoco
    • Resistenza al fuoco
    • Compartimentazione
    • Esodo
    • Gestione della sicurezza antincendio
    • Controllo dell’incendio
    • Rivelazione ed allarme
    • Controllo di fumi e calore
    • Operatività antincendio
    • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
  6. Altre indicazioni
  7. Opera da costruzione con un numero di posti letto P ≤ 25

Il presente Decreto entrerà in vigore il 9 maggio 2021.

Link: Gazzetta Ufficiale n.85 9 aprile 2021 Decreto 29 marzo 2021