
Nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025
Il 24 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025. Questo accordo, che era rimasto in stand-by dal 2022, apporta diverse importanti modifiche alla formazione in materia di salute e sicurezza, abrogando tutti i precedenti Accordi.
Di seguito potete trovare alcune risposte alle domande più comuni riguardo questo nuovo Accordo.
Quando entra in vigore?
Dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quindi il 24 maggio 2025, lasciando comunque spazio ad un periodo transitorio.
Cosa significa periodo transitorio?
E’ il periodo che va dalla pubblicazione in GU dell’Accordo al termine ultimo in cui è necessario aver concluso i corsi di formazione obbligatori.
Nello specifico, si prevede un termine di 12 mesi per poter aggiornare il corso preposti per chi lo ha svolto più di 2 anni prima della data di entrata in vigore, un termine di 24 mesi per portare a termine il corso per datori di lavoro, un termine di 12 mesi per portare a termine tutti i nuovi corsi sulle attrezzature da lavoro che non erano normati nei precedenti accordi (Es. Carroponte).
Inoltre il periodo transitorio è valido anche per i corsi precedentemente normati. Per esempio, nell’arco dei 12 mesi successivi alla data di pubblicazione in GU è ancora possibile eseguire il corso preposti per una durata di 8 ore anziché di 12.
Il datore di lavoro può essere soggetto formatore?
Sì, soltanto per i propri dipendenti e per i corsi per lavoratori, preposti e dirigenti.
Il datore di lavoro in veste di persona esperta nell’utilizzo di attrezzature per la quale serve il corso di formazione, può erogare lui stesso il corso ai propri dipendenti?
no, il datore di lavoro non può farlo. Per tutte le attrezzature comprese nell’Accordo e come riportato nell’Accordo stesso, il docente deve essere qualificato come riportato al punto 2 della Parte I e con documentata esperienza professionale almeno triennale.
Esiste ancora il termine di 60 giorni entro il quale il dipendente può essere formato?
No, non esiste più questo periodo di tempo valido per poter formare il dipendete dal giorno dell’assunzione. La formazione dovrà avvenire prima dell’avvio dell’attività lavorativa.
Il datore di lavoro deve obbligatoriamente frequentare il corso di formazione apposito?
Sì, il datore di lavoro che non ha mai svolto corsi di formazione dovrà frequentare il corso di 16 ore + eventuali altre 6 ore per attività operanti in cantiere.
Esistono degli esoneri per la formazione per DDL?
Sì, se sono stati già eseguiti corsi dai contenuti conformi a quelli dell’Accordo è possibile essere esonerato (corso dirigenti, RSPP, ASPP, CSE, DL-SPP)
Se sono datore di lavoro e voglio svolgere il ruolo di RSPP che corsi devo frequentare?
Prima è necessario svolgere il corso DDL da 16 ore + eventuali 6 per il modulo “cantieri” e successivamente il corso RSPP di 8 ore + eventuali moduli integrativi in base all’attività svolta dall’azienda.
Alla conclusione del corso ci sarà sempre un test da svolgere?
Sì, il test sarà comprensivo di almeno 30 domande a risposta multipla per i corsi interi e di almeno 10 domande a risposta multipla per i corsi di aggiornamento. Si considera superato con il 70% delle risposte corrette.
Cosa implica il test non superato?
Se il test non viene superato il dipendente non riceverà l’attestato di frequenza del corso svolto.
Quanti partecipanti sono ammessi per corso?
Al massimo 30 partecipanti.
Come si svolge il corso di aggiornamento delle attrezzature?
Il corso viene svolto ogni 5 anni ed ha una durata di 4 ore per tutte le macchine. E’ compreso soltanto di prova pratica.
Quanti partecipanti sono ammessi ai corsi in cui è prevista una prova pratica?
Al massimo 30 partecipanti per la parte teorica e 6 partecipanti per docente per la parte pratica.
La parte pratica riguarda anche antincendio e primo soccorso?
No. Questo vale solo per i corsi normati dall’Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.
A chi viene rilasciato l’attestato di partecipazione?
Al dipendente. Il nuovo accordo prevede che “ai partecipanti ai corsi…deve essere rilasciato dal soggetto formatore un attestato”. Il soggetto formatore o il lavoratore stesso potrà rilasciare in seguito copia dell’attestato al datore di lavoro.
Il dipendente può richiedere copia dell’attestato al datore di lavoro/ex datore di lavoro in caso di smarrimento?
Sì, ai sensi dell’art. 15 del GDPR l’attuale o ex datore di lavoro è tenuto a rendere disponibile tutta la documentazione riguardante il lavoratore e rilasciarne copia.
Se un dipendente ha appena concluso il corso preposti di 8 ore lo deve integrare per arrivare alle 12 ore?
No, il corso rimane valido e dovrà essere aggiornato dopo due anni dalla sua conclusione.
Se un preposto ha frequentato il corso nel 2024 quando dovrà eseguire l’aggiornamento? E se lo avesse svolto nel 2021?
Il corso svolto nel 2024 non essendo ancora scaduto potrà seguire normalmente il nuovo iter, pertanto potrà essere aggiornato dopo due anni dalla data di conclusione del corso.
Il corso svolto nel 2021 dovrà essere aggiornato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Accordo.
Se il lavoratore ha un corso scaduto da parecchi anni può fare solo l’aggiornamento o deve ripetere il corso da capo?
Il tempo entro il quale il lavoratore può ancora frequentare il solo corso di aggiornamento è il limite di 10 anni, dopo tale periodo il lavoratore dovrà ripetere i corsi da capo. Questo vale per tutti i corsi normati dal nuovo Accordo (quindi primo soccorso e antincendio seguono una diversa normativa).
Il nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi altro quesito.
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