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Documenti corsi di formazione salute e sicurezza sul lavoro 2026

All’interno del nuovo Accordo Stato Regioni 17/04/2025 (di seguito denominato “ASR 2025”) una delle figure più citate e rilavanti è rappresentata dal soggetto formatoreSu tale figura ricadono gli obblighi relativi all’organizzazione ed erogazione dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Ciò significa che il soggetto formatore provvederà alla redazione dei documenti previsti dall’ASR 2025.

La finalità di questo articolo è quella di fare maggiore chiarezza riguardo diversi aspetti che, per chi non ha mai affrontato argomenti come la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, potrebbero non risultare immediatamente comprensibili.

Chi sono e cosa fanno i Soggetti Formatori?
Secondo la nuova normativa possono rivestire questo ruolo Aziende, Amministrazioni Pubbliche, Organismi Paritetici o simili (definiti all’interno della Parte I dell’ ASR 2025), ai quali viene richiesto di gestire l’intero processo formativo, in particolare:

  • progettare corsi di formazione
  • svolgere la docenza
  • predisporre la documentazione obbligatoria prevista dall’ ASR 2025
  • rilasciare gli attestati di formazione

Anche il Datore di Lavoro di ciascuna Azienda può essere identificato come soggetto formatore, ma esclusivamente per i propri dipendenti, come riportato nella Parte II dell’ASR 2025.

SPF Consulting rientra nella lista di questi soggetti formatori?
Secondo quanto previsto dal nuovo ASR non ancora. Infatti, l’Accordo stabilisce che “Con atto successivo, …. , potranno essere definiti i requisiti minimi che dovranno essere posseduti dai soggetti formatori”. Pertanto, prima di conoscere se il nostro Studio potrà comparire nelle liste citate nell’ASR 2025 dovremo aspettare l’atto citato.

Può SPF Consulting continuare a erogare corsi?
Certamente! Infatti, attraverso un’apposita delega sottoscritta dal Datore di Lavoro il quale autorizza i nostri Docenti ad erogare corsi di formazione, sarà possibile per le Aziende clienti continuare ad appoggiarsi al nostro Studio per questo servizio.

Tutti i Docenti in forza al nostro Studio sono in possesso dei requisiti come stabilito dal D.M. 6 marzo 2013.

Quali sono i nuovi documenti da predisporre per i corsi di formazione?
Partiamo dal presupposto che NON tutti i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono normati dall’ASR 2025 (es. antincendio, primo soccorso, lavori in quota non lo sono).

Per quanto concerne quelli riportati all’interno dell’Accordo, invece, la normativa richiedere i documenti di seguito elencati:

  • progetto formativo -> documento finale dell’intero processo di progettazione all’interno del quale dovranno essere riportate nel dettaglio tutte le informazioni e gli elementi che caratterizzano l’azione formativa (Parte IV, Punto 2.6).
  • registro di presenza dei partecipanti -> che il discente dovrà da firmare in entrata e in uscita. Potranno essere presenti al massimo 30 discenti per ogni corso e dovranno frequentare minimo al 90% delle ore di formazione previste perché il corso possa essere ritenuto valido.
  • test di verifica dell’apprendimento -> composto da minimo 30 domande. Il superamento avviene con almeno il 70% delle risposte esatte (Parte IV, Punto 6).
  • attestato di formazione -> sul quale vengono riportati i dati del corsista, il tipo di corso e la data di partecipazione. L’attestato potrà essere emesso solo previo superamento del test.
  • verbale di verifica finale -> all’intero del quale vengono riportati i dati relativi al soggetto formatore, del corso, l’elenco degli ammessi al test e il relativo esito (Parte I, Punto 5).
  • fascicolo del corso -> contenente i dati anagrafici dei corsisti, il registro presenze con relative firme, elenco dei docenti con relative firme, progetto formativo e programma del corso, verbale di verifica finale. Da conservare per 10 anni (Parte I, Punto 7).

 

Chi redigerà tutti questi documenti?

Lo Studio SPF Consulting garantisce il supporto alle aziende clienti per quanto riguarda la redazione di tutta la documentazione sopra riportata. L’unico adempimento di cui l’azienda dovrà farsi carico è la consegna degli attestati ai propri dipendenti.

 

I documenti devono essere stampanti?

Fortunatamente no! L’ASR 2025 consente l’archiviazione dei documenti sia in modalità cartacea sia elettronica. I partecipanti devono comunque riceve copia dell’attestato.

Cosa cambia per le aziende?

Lo Studio SPF Consulting potrà continuare ad erogare i corsi come ha sempre fatto, con l’unica eccezione legata al fatto che alla conclusione di ciascun corso verranno emessi più documenti rispetto a prima e che l’Azienda cliente dovrà conservare presso la propria sede.
Qualora fosse soggetta ad un controllo da parte delle Autorità competenti, l’Azienda potrà esibire tale documentazione.

 

Un ultimo aspetto, di non minore importanza, riguarda le tempistiche dei corsi. Il vecchio accordo, abrogato dal presente, stabiliva un periodo di 60 giorni dall’assunzione del dipendente per completare il percorso formativo dello stesso (Formazione Generala + Formazione Specifica). Tale tempistica non risulta più valida ad oggi. Il riferimento normativo attuale lo troviamo nel D.lgs. 81/08 il quale prevede che il lavoratore neoassunto venga formato prima dell’inizio dell’attività lavorativa.
Esiste, ad oggi, una unica eccezione rappresentata dalle Attività turistico-ricettive per le quali, come viene riportato all’interno dell’art. 1-bis del DL 159/2025, viene concesso un periodo pari a 30 giorni di tempo dall’assunzione al fine di completare la formazione del lavoratore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

Il nostro Studio resta a disposizione per qualsiasi altro chiarimento e vi invita, inoltre, a leggere il nostro regolamento.


Link correlati:

Accordo Stato Regioni 17/04/2025

Regolamento corsi di formazione SPF Consulting

DL 159/2025